ATTENZIONE! TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL´INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO IL 30.11 2011.
L’omissione della comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo della casella PEC è assoggettata a sanzione amministrativa secondo il dettato dall’art. 2630 del Codice Civile: “Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.”